Trasparenza e privacy
Trasparenza
La garanzia concessa da Coopfidi, che può essere a prima richiesta o sussidiaria,
favorisce il finanziamento al Cliente da parte di banche o altri intermediari finanziari convenzionati.
Con il rilascio della garanzia
COOPFIDI si impegna a pagare alla banca o all’intermediario finanziario convenzionato
una parte del debito del Cliente, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati.
I Clienti di COOPFIDI sono tutti i soggetti economici che svolgono attività d’impresa secondo la disciplina comunitaria, che hanno sede in territorio italiano e che sono considerate micro, piccole e medie imprese secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto. Possono ottenere la garanzia i
clienti soci di COOPFIDI e i clienti che abbiano presentato domanda di adesione a COOPFIDI in attesa di delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La garanzia di COOPFIDI è applicabile alle operazioni a breve e a medio/lungo termine, alle operazioni di leasing e di factoring, alla prestazione di fideiussioni bancarie.
La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito di
norma non superiore al 50% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.
Per le operazioni ipotecarie, la percentuale è di norma
ridotta al 30% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.
COOPFIDI pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni:
- nel caso di
garanzia a prima richiesta, la somma che la banca o l’intermediario finanziario richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, prima che la banca o l’intermediario finanziario tenti direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali suoi coobbligati;
-nel caso di
garanzia sussidiaria pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la banca o l’intermediario finanziario richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, dopo che la banca o l’intermediario finanziario avrà tentato direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali coobbligati del Cliente.
Il Cliente e gli eventuali coobbligati del Cliente dovranno rimborsare a COOPFIDI, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che COOPFIDI ha pagato alla banca o all’intermediario finanziario (surrogazione ex articolo 1949 del codice civile).
Con il rilascio della Garanzia COOPFIDI non assume la veste di co-fideiussore nei confronti degli eventuali coobbligati del Finanziamento, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi, ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.
Ogni Garanzia di COOPFIDI è prestata solo in favore della Banca o di altro Intermediario Finanziario ed è escutibile solamente da questi; in deroga all’art. 1954 c.c., pertanto, è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di COOPFIDI.