Reclami.

Il Cliente/Socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di Coopfidi in forma scritta (indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Reclami di Coopfidi – Coopfidi S.coop. a r.l. Via Cristoforo Colombo 283A, 00147 Roma) o per via telematica (ufficio.gestionereclami@coopfidi.com); Coopfidi deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Se il Cliente/Socio non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a Coopfidi;
  • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente/Socio deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.